Wireless LAN
La normativa italiana
[Ultimo aggiornamento: 02/01/2009]
Normativa dal 2001 al luglio 2005
Fino al 2001 il riferimento legislativo per l'utilizzo di apparecchiature
operanti nelle bande di frequenza [2,4 - 2,4835] GHz (comunemente detta banda a
2.4 GHz), [5,15 - 5,350] GHz e [5,47 - 5,725] GHz (comunemente dette bande a
5 GHz), utilizzate per la trasmissione
wireless LAN, era dato dal DPR 447 del 5 Ottobre 2001.
Il decreto stabiliva che tali frequenze potessero essere impiegate solo
nell'ambito di LAN ad uso privato, mentre per connettere una WLAN alla
rete pubblica occorreva un'autorizzazione generale del Ministero nonché
il pagamento di un canone.
A partire dal gennaio 2002, il regolamento di attuazione dello stesso DPR 447
del 5 Ottobre 2001 consente l'utilizzo di dispositivi di WLAN che operano sulle
bande di frequenza appositamente assegnate, senza più la necessità di
richiedere alcuna concessione.
Il quadro regolamentare definitivo per l'utilizzo della tecnologia Wi-Fi
in ambito pubblico è dato però dal cosiddetto decreto Gasparri
del 28 Maggio 2003, che regola le condizioni per il rilascio delle
autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso
Radio-LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni.
La delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(num. 102/03/CONS) precisa che non è necessario disporre di
licenza o autorizzazione per l'erogazione di servizi di connettività
di rete nel caso l'attività commerciale non abbia come oggetto sociale
principale l'attività di telecomunicazioni (es. bar, alberghi, centri
commerciali)
Il Decreto Pisanu (27 luglio 2005)
Con il decreto "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale", noto come decreto Pisanu, del 27 luglio 2005,
(modificato con la legge 31 luglio 2005, n. 155) alcune
delle norme citate precedentemente sono state variate.
Le norme si
applicano ai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
In particolare:
- L'articolo 6, comma 1, impone la non cancellazione di tutti i dati
relativi al traffico telematico, escluso il contenuto
delle comunicazione e limitatamente alle informazioni che consentono la
tracciabilità degli accessi e dei servizi.
- L'articolo 6, comma 3, modifica alcuni articoli del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") e stabilisce che i dati relativi alle telecomunicazioni
telematiche devono essere conservati per sei mesi e poi per
ulteriori sei mesi.
- L'articolo 7 invalida la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (num. 102/03/CONS), indicando che è necessario richiedere
un'autorizzazione al questore per chi mette a disposizione terminali
telematici.
Inoltre richiede la "preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati
su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni
pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di
accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili".
Legge 31 luglio 2005, n. 155,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale
http://www.parlamento.it/leggi/05155l.htm
Il sucessivo decreto attuativo fissa in modo preciso le modalità
di acquisizione dei dati anagrafici dei soggetti utilizzatori e le attività
di monitoraggio richieste; in particolare:
- L'articolo 1 richiede:
- l'acquisizione dei dati riportati su un documento di identità,
"nonché il tipo, il numero e la riproduzione del
documento presentato dall'utente";
- la raccolta e l'archiviazione di tali dati "con modalita' informatiche"
(l'archiviazione cartacea è possibile solo in presenza di non più
di tre terminali);
- la conservazione dei dati stessi fino al 31 dicembre 2007;
- L'articolo 2 impone la memorizzazione dei "dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni".
- L'articolo 3 impone
la validità massima di 12 mesi, dall'ultima operazione di
identificazione, per gli abbonamenti, forniti anche mediante
credenziali di accesso prepagate o gratuite, nel caso che il fornitore
renda disponibili apparecchi terminali collocati in aree non vigilate;
- L'articolo 4 impone gli stessi obblighi dell'articolo 1 (identificazione degli utenti) ai "soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico".
Decreto del Ministero dell'Interno del 16 agosto 2005,
Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti
che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni
telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia
senza fili [...]
http://www.interno.it/ [ ... ] /legislazione_650.html
Il Decreto Landolfi (4 ottobre 2005)
Il decreto del Ministero delle Comunicazioni
liberalizza l'erogazione di servizi Wi-Fi nel territorio
nazionale, modificando il precedente
decreto Gasparri 28 Maggio 2003.
In particolare:
-
L'articolo 1 liberalizza il servizio su tutto il territorio nazionale,
eliminando l'obbligo di fornire il servizio in aree a frequentazione pubblica
o locali aperti al pubblico.
-
L'articolo 2 obbliga i soggetti autorizzati a consentire l'accesso
indipentemente dalla tecnologia utilizzati, favorendo di fatto gli
accordi di roaming tra
operatori diversi.
Inoltre questo articolo introduce il cosiddetto "Diritto d'antenna":
l'installazione di apparati e antenne deve essere garantita a condizioni
"eque, trasparenti e non discriminatorie". Non ci potranno essere
quindi installazioni di apparati in esclusiva per alcuni operatori.
-
L'articolo 3 indica in 60 giorni il termine della sperimentazione per i
soggetti che stanno già fornendo un servizio in maniera sperimentale.
-
L'articolo 4, riprendendo il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259,
mantiene il regime di autorizzazione generale per i soggetti che
vogliono
fornire servizi radiolan. Tale autorizzazione è da richiedere alla
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e
radiodiffusione
del Ministero delle Comunicazioni.
Il Decreto Legge n. 248 (28 dicembre 2007)
Il decreto legge n. 248,
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", del 28 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (successivamente modificato dalla legge n. 31/08 del 27 febbraio 2008) modifica il
decreto Pisanu del 27 luglio 2005, prorogandone i termini. In particolare:
- L'articolo 34 modifica gli articoli 6 e 7 del citato decreto Pisanu, postponendo il termine per la conservazione dei dati alla data di approvazione della direttiva europea 2006/24/CE e comunque non oltre il 31 dicembre 2008; il termine per la richiesta della licenza al questore è posticipato al 31 dicembre 2008.
Legge 27 febbraio 2008, n. 31,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/08031l.htm
La Direttiva Europea 2006/24/CE (15 marzo 2006)
La direttiva europea 2006/24/CE,
"riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito di fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione", del 15 marzo 2006, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 105/54 del 13 aprile 2006 chiarifica i dati oggetto del trattamento e i relativi termini di conservazione. In particolare:
- L'articolo 5 indica quali sono i dati da conservare per l'accesso Internet, la posta elettronica via Internet e la telefonia via Internet, ovvero
- data e ora del log-in e del log-off del servizio di
accesso Internet sulla base di un determinato fuso
orario, unitamente all'indirizzo IP, dinamico o statico, assegnato dal fornitore di accesso Internet a
una comunicazione e l'identificativo dell'abbonato o
dell'utente registrato;
-
data e ora del log-in e del log-off del servizio di posta elettronica
su Internet o del servizio di telefonia via Internet sulla base di
un determinato fuso orario.
- L'articolo 6 indica che il periodo di conservazione dei dati non deve
essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni.
Il Decreto Legislativo n. 109 (30 maggio 2008)
Il decreto legislativo n. 109,
"Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE",
del 30 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2008 attua la
direttiva europea 2006/24/CE del 15 marzo 2006. In particolare:
- L'articolo 2 modifica l'articolo 132 del "Codice in materia di protezione dei dati personali, prevedendo un periodo di 12 mesi per la conservazione dei dati di tipo telematico.
- L'articolo 3 indica la categoria di dati da conservare. Per quanto riguarda i dati di traffico telematico, le categorie di dati sono:
- nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato a cui è stato assegnato univocamente un indirizzo IP;
- indirizzo IP utilizzato e indirizzo di posta elettronica identificativi del mittente e indirizzo IP e nome a dominio pienamente qualificato del mail exchanger host, per l'invio della posta elettronica;
- indirizzo IP utilizzato, numero telefonico e dati anagrafici identificativi del mittente, nel caso di servizi di telefonia via Internet.
Decreto Legislativo n. 109 30 maggio 2008,
Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/08109dl.htm
Il Decreto Legge n. 207 (30 dicembre 2008)
Il decreto legge n. 207,
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", del 30 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 modifica il
decreto Pisanu del 27 luglio 2005, prorogandone i termini. In particolare:
- L'articolo 11 modifica l'articolo 7 del citato decreto Pisanu, postponendo il termine per la richiesta della licenza al questore e l'obbligo di identificazione degli utenti al 31 dicembre 2009.
Per quanto riguarda la conservazione dei dati telematici e la tipologia
di tali dati, rimane in vigore la
direttiva europea 2006/24/CE
recepita dal
Decreto Legislativo n. 109 (30 maggio 2008).
I limiti di potenza attuali
I limiti di potenza, secondo le norme
ETSI
attuali, per i servizi radiolan sono:
-
100 mW per la banda a 2.4 GHz.
-
1 W per la banda a 5 GHz.